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Regolamento Sezione ANA di Bergamo (Art. 24 dello Statuto) Anno 2010 COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1 - La Sezione di Bergamo dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita il 3.7.1921 in base
all'art. 21 dello Statuto Sociale, ha sede in Bergamo.
EMBLEMI
Art. 2
- L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei
Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale, è
deciso di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della
Sezione o dal Capogruppo. Ad ogni uscita il Vessillo dovrà essere
scortato da almeno un Consigliere o da un delegato dal Consiglio
Direttivo Sezionale (C.D.S.).
SOCI
Art. 3
- L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S., sentito il parere
della Giunta di Scrutinio, in conformità alle norme stabilite
dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 6 del Regolamento Nazionale.
Art. 4
- Tutti i Soci hanno diritto a frequentare la Sede della propria
Sezione e quelle dei Gruppi della Sezione stessa.
TESSERAMENTO
pagato il tesseramento per l'anno in corso e devono versare
l'importo delle relative quote sociali. ORGANI DELLA SEZIONE
- l'Assemblea dei Delegati della Sezione;
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
della Sezione ed è convocata: giudichino necessario, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Delegati, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Nazionale. Tali richieste devono essere presentate per scritto in Segreteria almeno 30 giorni prima della convocazione.
Art. 8
- L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione mediante:
per la riunione;
Art. 9
- L'Assemblea Sezionale è valida in prima convocazione qualora il
numero dei partecipanti, presenti di persona o per delega,
rappresenti almeno la metà degli aventi diritto, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei
rappresentati.
Art. 10 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:
trenta giorni prima dell'Assemblea annuale, ai sensi
dell'art. 15 dello Statuto;
Art. 11
- All'Assemblea hanno diritto di intervenire i Delegati nominati
dalle Assemblee di Gruppo.
Art. 12
- Al Capogruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato
spettante al Gruppo.
Art. 13 - All'Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto. PRESIDENTE SEZIONALE
Art. 14
- Il Presidente della Sezione viene eletto dall'Assemblea dei
Delegati a maggioranza relativa, dura in carica tre anni ed è sempre
rieleggibile. CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal Presidente Sezionale, che lo presiede di diritto, e da 24 Consiglieri Sezionali. Questi ultimi durano in carica per un triennio, salvo rinnovo annuale per un terzo in base alla rispettiva anzianità di nomina e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva; possono ricandidarsi dopo almeno un anno. Qualora un Consigliere cessi dalle funzioni senza avere compiuto il triennio di nomina, subentra al suo posto, con uguale anzianità nell’arco del triennio, il primo dei non eletti dell’ultima Assemblea, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. I Consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio, vengono considerati rinunciatari al loro mandato. Vengono eletti dal C.D.S. ogni anno, con voto segreto: - n. 4 Vice Presidenti da scegliere tra i componenti lo stesso C.D.S.; - il Tesoriere della Sezione, preferibilmente scelto tra i componenti il C.D.S.. Sui nominativi dei Vice Presidenti e del Tesoriere, il Presidente Sezionale può formulare proprie indicazioni, prima che questi vengano eletti dal Consiglio. Il C.D.S. nomina il Segretario della Sezione, su proposta del Presidente. Il Segretario: - deve essere un Socio effettivo iscritto ad un Gruppo della Sezione e non può essere retribuito; - permane nell’incarico come il Presidente; - svolge compiti organizzativi ed esecutivi; - esercita funzioni di rappresentanza, qualora ne riceva specifico mandato dal Presidente o dal C.D.S.; - partecipa alle riunioni del C.D.S., ne redige i verbali; - presenta situazioni ed esprime pareri. Il C.D.S. nomina inoltre i responsabili delle varie attività sociali. Tali nomine possono avere durata triennale e possono essere conferite anche a semplici Soci. Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Nazionale, tutte le cariche sociali, rappresentative ed elettive, non sono retribuite.
Art. 16
- In seno al C.D.S. viene eletto - con voto segreto - il Comitato di
Presidenza, composto dal Presidente Sezionale, da due Vice
Presidenti, da due Consiglieri, dal Tesoriere e dal Segretario. GIUNTA DI SCRUTINIO
Art. 17
- La Giunta di Scrutinio - composta da cinque membri, di cui tre
effettivi e due supplenti - è eletta dall'Assemblea Ordinaria a
norma del precedente art. 10, dura in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.
Art: 18
- Essa ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio,
accertando l'esistenza dei requisiti e controllando che vengano
fornite le notizie richieste.
Art: 19
- La Giunta di Scrutinio può provvedere a periodiche verifiche del
repertorio Soci, comunicandone i risultati al Presidente della
Sezione. REVISORI DEI CONTI
norma del precedente art. 10, durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Art. 21
- I compiti dei Revisori dei Conti sono quelli stabiliti dall'art.
18 dello Statuto Nazionale. GRUPPI
Art. 22 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di Soci (dieci) previsto dall'art. 27 dello Statuto Nazionale. Art. 23 – Qualora il Gruppo sia composto da un numero di Soci Alpini di 10 iscritti, l’Assemblea di Gruppo elegge, mediante votazione segreta, scegliendo tra i Soci Alpini iscritti, il Capogruppo e con separata votazione segreta il Segretario ed il Cassiere, che possono essere la stessa persona. Qualora il Gruppo sia composto da un numero di Soci Alpini superiore a 10 iscritti, l’Assemblea di Gruppo elegge mediante votazione segreta, scegliendo tra i Soci Alpini iscritti, il Capogruppo e con separata votazione segreta i componenti del Consiglio del Gruppo; in tal caso il Segretario ed il Cassiere, che possono essere la stessa persona, vengono nominati dal Consiglio del Gruppo su proposta del Capogruppo. Il Capogruppo è responsabile moralmente e fiscalmente della gestione del Gruppo. Alle elezioni delle cariche associative dei Gruppi sono ammessi solo i Soci Alpini iscritti e non è ammessa alcuna delega. Art. 24 - Tutti gli eletti del Gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 25
- Ogni anno, tra il 1° di novembre ed il 31 gennaio dell'anno
successivo, il Capogruppo deve riunire i Soci in Assemblea per:
Art. 26
- L'Assemblea di Gruppo può essere convocata ogniqualvolta il
Capogruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un quinto dei Soci
ne faccia richiesta al Capogruppo e, per conoscenza, al Presidente
della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione
deve avere luogo entro un mese dalla richiesta, altrimenti la
convocazione verrà effettuata dal Presidente della Sezione entro
altre due settimane.
Art. 27
- Per la convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, il Capogruppo sceglierà il modo più pratico ed
opportuno al fine di avvisare i Soci almeno cinque giorni prima di
quello fissato per la riunione. Art. 28 - Le comunicazioni dei Gruppi, di cui all'art. 29 dello Statuto sociale, devono essere inviate al C.D.S. entro quindici giorni dall'avvenuta effettuazione dell'Assemblea. Art. 29 - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo al quale appartiene, entro quindici giorni dalla data in cui la delibera è stata presa, sempre che ne sia stato informato tempestivamente. Art. 30 - Il Presidente della Sezione può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo, personalmente o tramite un suo delegato, possibilmente Consigliere Sezionale.
COORDINATORE DI ZONA
suddivisa geograficamente in Zone, il più possibile omogenee,
distinte con numeri progressivi.
Il Coordinatore viene individuato, con scrutinio segreto ed a
maggioranza semplice, dai Capigruppo della Zona, riuniti in
Assemblea convocata dal Coordinatore uscente.
AMICI DEGLI ALPINI
requisiti per diventare Soci, possono essere ammessi
nell'Associazione quali "Amici degli Alpini".
GIORNALE SEZIONALE
Il C.D.S. nomina e revoca, agli effetti di legge, il
Direttore Responsabile. Nomina inoltre, annualmente, il Presidente
del Comitato di Redazione, scegliendolo tra i Consiglieri.
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO
rispettivamente di Sezione o di Gruppo.
Art. 35
- Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si
riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 27 dello Statuto (
dieci ). Art. 36 - I Soci della Sezione, quali appartenenti ad un'Associazione di volontari, non possono per alcun motivo pretendere spettanze o contributi relativi alla loro attività associativa ed all'eventuale esistenza di fondi. a qualsiasi titolo essi si riferiscano.
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