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Legge 124

La legge 124 del 4 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017, al comma 125 dice che a decorrere dal 2018 tutte le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’art 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a: sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente

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